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CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza e, con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022, il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all’interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.


Il 15 luglio 2022 è entrato definitivamente in vigore il Codice della crisi d′impresa e dell′insolvenza e, con le ultime modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 83/2022, il Governo italiano ha dato, inoltre, attuazione alla Direttiva UE 2019/1023 e attratto all′interno del CCII le disposizioni del D.L. 118/2021 in materia di composizione negoziata della crisi.

Il nuovo art. 3 (“adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d′impresa”) del Codice fa riferimento alle misure idonee e agli assetti che l′imprenditore, individuale e collettivo, deve adottare al fine di consentire di:

. rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell′impresa e dell′attività imprenditoriale svolta dal debitore;
. verificare la non sostenibilità dei debiti e l′assenza di prospettive di continuità aziendale per i 12 mesi successivi ed i segnali di allarme;
. ricavare le informazioni necessarie a seguire la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

L′art. 3, comma 4, fornisce inoltre un elenco dei segnali di allarme vale a dire:

. l′esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell′ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
. l′esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
. l′esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di 60 giorni o che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino complessivamente il 5% del totale delle esposizioni;
. l′esistenza di una o più esposizioni debitorie previste dall′art. 25 novies, comma 1 (ritardi per versamenti di contributi previdenziali; debiti per premi assicurativi; debiti iva; crediti affidati per la riscossione).

La nuova disciplina legata al codice della crisi d′impresa mira dunque a responsabilizzare imprenditori, amministratori e organi di controllo in favore di una corretta gestione anticipata delle finanze aziendali.
Allo stesso tempo stabilisce sanzioni per chi non adempie.

Le pene previste dalla norma sono esplicitate all′art 344. che riporta quanto segue:
“.. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro..“.

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