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PARLIAMO DI RC DEL COMMITTENTE

Tra appalti e subappalti, imparare a conoscere le norme e come viene attribuita una responsabilità può permetterci di ottenere un equo risarcimento in caso di danno.


Tra appalti e subappalti, imparare a conoscere le norme e come viene attribuita una responsabilità può permetterci di ottenere un equo risarcimento in caso di danno.

La norma all′art. 2049 c.c. cita:
“I padroni e i committenti sono responsabili per i danni [2056 ss.] arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell′esercizio delle incombenze a cui sono adibiti [1900]”.

La norma disciplina sia la situazione in cui chi esegue il lavoro sia un lavoratore subordinato (domestico) che quando il lavoratore sia potenzialmente un lavoratore atipico (commesso).

Un elemento di centrale importanza relativo alla responsabilità è il potere decisionale e direzionale del padrone e del committente.

Alla luce di quanto appena riportato, affinché vi sia una loro responsabilità bisogna che il danno sia una conseguenza dell′attività che il lavoratore è stato incaricato di svolgere.

Il danneggiato non ha l′onere di dover provare la colpa o il dolo del danneggiante, mentre la norma sembrerebbe escludere la possibilità di provare il contrario da parte del padrone e committente (la giurisprudenza di fatto ammette la discolpa del caso fortuito).

Pare subito evidente come questa norma metta in posizione nettamente vantaggiosa il danneggiato ultimo.
Attribuendogli invece maggiori oneri, il committente potrebbe trovare un valido appoggio economico in un prodotto assicurativo specifico.

L′assicurazione committente lavori edili è una polizza che copre la Responsabilità Civile del committente di un′opera edile. Pertanto, se il committente è il cliente, può assicurarsi nel caso in cui gli operai dell′azienda subiscano danni a se stessi o alle loro attrezzature mentre lavorano sul cantiere.

Inoltre, copre la responsabilità civile del committente nella sua qualità di:
. soggetto che conferisce l'incarico a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori di una nuova costruzione e/o risanamento oppure manutenzione straordinaria di immobili;
. esecutore in proprio di lavori di nuova esecuzione, di risanamento, di manutenzione straordinaria di immobili;

Come scegliere la polizza più adatta?
Non esiste un prodotto standard, ma è importante che la copertura assicurativa comprenda la responsabilità:
. (oggettiva) causale del committente quale proprietario del fondo (art. 679 CC) e dell′opera (art. 58 CO)
. (oggettiva) causale per danni ambientali, in particolare alle risorse idriche (art. 59a LPAmb, art. 54 LPAc)
. per colpa del committente della costruzione, relativa a un danno illecitamente cagionato (art. 41 CO)

Se vuoi ulteriori informazioni, clicca qua e richiedi la tua consulenza con Luca Breveglieri, il nostro esperto del settore edile che saprà rispondere ad ogni tuo quesito.

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